Art. 1219 c.nav. — Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile
[1]Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilita' ((...)).
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva