Art. 33
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →
Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unita'.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva