Art. 38 — Ruolino di equipaggio
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Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva