Art. 38 — Ruolino di equipaggio
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Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto ((e da diporto utilizzate a fini commerciali)), quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario ((o dall'armatore)) all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. (( Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'. ))
Testo vigente dal 13 febbraio 2018 al 22 dicembre 2020 · versione 10 su Normattiva