Art. 42-bisLocazione con prescrizione di comandante

1. ((Il contratto di locazione puo' prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualita' di comandante.)) 2. ((Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.)) 3. ((Il contratto di locazione di cui al comma 1 puo' essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, e' conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione)).

Testo vigente dal 10 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art42bis · fonte su Normattiva