Art. 42Locazione e forma del contratto

La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato. ((Con l'unita' da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta)). Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia conforme. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione e' regolata dal comma 3.

Testo vigente dal 10 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art42 · fonte su Normattiva