Art. 47 — Noleggio di unita' da diporto
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Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 22 dicembre 2020 · versione 0 su Normattiva