Art. 57 — Rapporto delle violazioni
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[1]Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto, l'autorita' competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini supplementari.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 9/9/2005, n. 210 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 18 gennaio 2016 · versione 0 su Normattiva