Art. 6 — Requisiti essenziali di sicurezza
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I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformita' dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 18 gennaio 2016 · versione 0 su Normattiva