Art. 60Denuncia di evento straordinario

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Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art60 · fonte su Normattiva