Art. 60Denuncia di evento straordinario

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Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone ((o l'integrita' ambientale)), il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

Testo vigente dal 13 febbraio 2018 al 22 dicembre 2020 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art60 · fonte su Normattiva