Art. 1011 c.nav. — Danni coperti
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L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 a 967.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva