Art. 1020 c.nav. — Prescrizione
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[1]Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547.
[2]Alla prescrizione del diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si applica la disposizione dell'articolo 973.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva