Art. 1020 c.nav. — Prescrizione
[1]Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547.
[2]((Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.))
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva