Art. 1049 c.nav.Deposito della somma limite

[1]Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalita' per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento.

[2]Il provvedimento del giudice e' comunicato all'istante e ai creditori nei modi stabiliti dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1049 · fonte su Normattiva