Art. 1049 c.nav. — Deposito della somma limite
[1]Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalita' per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento.
[2]Il provvedimento del giudice e' comunicato all'istante e ai creditori nei modi stabiliti dall'articolo precedente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva