Art. 1048 c.nav. — Formazione dello stato attivo
[1]Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma' lo stato attivo ((...)).
[2]L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva