Art. 629 c.nav. — Deposito della somma limite
Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalita' per il deposito della somma limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati dall'armatore, nonche' di una congrua somma per le spese del procedimento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva