Art. 1053 c.nav.
[1](Dichiarazione di estinzione del procedimento.
[2]In caso di fallimento dell'esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista dall'articolo precedente si applica la disposizione dell'articolo 641.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva