Art. 641 c.nav. — Dichiarazione di estinzione del procedimento
[1]In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio.
[2]Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626.
[3]La sentenza predetta e' notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo 624.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva