Art. 106 c.nav.
Soccorso prestato alla nave rimorchiata
Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennita' ed al compenso previsti nell'articolo 491.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva