Art. 1063 c.nav. — Amministrazione dell'aeromobile pignorato
[1]Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell'articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, puo' disporre che l'aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o piu' viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione.
[2]Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato, si applicano le disposizioni dell'articolo 652, secondo a quinto comma.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva