Art. 108 c.nav.Disciplina delle operazioni portuali

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La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art108 · fonte su Normattiva