Art. 108 c.nav. — Disciplina delle operazioni portuali
Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994. Leggi il testo vigente →
La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva