Art. 107 c.nav. — Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto
Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorita' portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva