Art. 1083-bis c.nav.
Sanzioni amministrative accessorie
Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:
- 1)la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
- 2)la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 65 su Normattiva