Art. 1262 c.nav.Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento

[1]Nel caso di apertura dell'istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla ((personale aeronautico)), l'imputato puo' essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell'ENAC, sospeso dall'esercizio della professione fino all'esito del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene accessorie.

[2]Il proscioglimento dell'imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, non impedisce l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1262 · fonte su Normattiva