Art. 1085 c.nav.Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore

[1]Se un delitto non previsto dal presente codice e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e' aumentata fino a un terzo, quando la qualita' della persona offesa non e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.

[2]La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1085 · fonte su Normattiva