Art. 1122 c.nav. — Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio
[1]Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.
[2]Le pene sono aumentate da un terzo alla meta', se il fatto e' commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva