Art. 1084 c.nav. — Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati
Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile, la pena e' aumentata fino a un terzo, quando tale qualita' non e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva