Art. 1088 c.nav.
Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico
Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva