Art. 1088 c.nav.Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico

Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1088 · fonte su Normattiva