Art. 109 c.nav. — Uffici del lavoro portuale
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[1]Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali e' affidata ad uffici del lavoro portuale.
[2]Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni, previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attivita' con l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo del compartimento.
[3]Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni e sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto, che svolge la propria attivita', con l'assistenza di un consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo dell'ispettorato di porto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva