Sentenza n. 163/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1976 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 109Codice della navigazione
- art. 3legge 589/1967
citata
- art. 35legge 589/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109 del
codice della navigazione e dell'art. 3, n. 5, della legge 9 luglio
1967, n. 589 (istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste),
promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1974 dal pretore di Trieste
nel procedimento penale a carico di Colautti Lorenzo ed altri, iscritta
al n. 130 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1974, nel corso di procedimento
penale a carico di Colautti Lorenzo e altri, il pretore di Trieste ha
sollevato, in riferimento all'art. 35 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 109 cod. nav. e dell'art. 3, n. 5, della legge
9 luglio 1967, n. 589 (istitutiva dell'Ente autonomo del porto di
Trieste), sotto il profilo che dette norme attribuirebbero agli uffici
del lavoro portuale anziché all'Ispettorato del lavoro la vigilanza
sulle operazioni portuali eseguite nell'ambito del porto di Trieste.
L'ordinanza, comunicata e notificata nei sensi di legge, è stata
pubblicata il 22 maggio 1974 sul n. 133 della Gazzetta Ufficiale. Nel
giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale
originato da infortunio sul lavoro subito da un operaio nel porto di
Trieste (procedimento nel quale era stata eccepita l'incompetenza
dell'Ispettorato del lavoro a compiere atti di polizia giudiziaria
disposti da esso pretore in relazione al predetto infortunio) ha
sollevato, in riferimento all'art. 35, comma primo, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 109 cod. nav. e dell'art. 3 della
legge 9 luglio 1967, n. 589, sotto il profilo che tali norme
attribuirebbero in via esclusiva all'ufficio del lavoro portuale e,
per esso, all'Ente autonomo del porto di Trieste la disciplina e la
vigilanza sulle operazioni portuali che vi si effettuano, eliminando
ogni competenza dell'Ispettorato del lavoro.
Secondo il giudice a quo, l'Ente autonomo del porto di Trieste pur
esercitando le suddette funzioni ha la gestione diretta delle
operazioni portuali e assume, rispetto alle maestranze utilizzate per
la loro esecuzione, anche la qualifica di datore di lavoro, e, con
essa, gli obblighi che da tale qualifica discendono, primo fra tutti
quello di rispettare le disposizioni in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro (artt. 1 e 4, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
Conseguentemente l'Ente non sarebbe il soggetto più idoneo a vigilare
sull'osservanza di tali disposizioni. Di qui i dubbi di violazione
dell'art. 35, comma primo, Cost., il quale, sancendo il principio che
"la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni",
imporrebbe al legislatore ordinario non solo l'obbligo di emanare norme
intese a disciplinare l'attività lavorativa al fine di tutelare la
salute dei lavoratori e la loro dignità di uomini e di cittadini ma
anche quello di predisporre idonei strumenti per l'applicazione di tali
norme e non meno idonei organi di vigilanza e di controllo.
2. - La rilevanza della questione deriverebbe, secondo quanto si
assume nell'ordinanza, dal fatto che essendo impugnata la competenza
dell'Ispettorato del lavoro e, conseguentemente, la utilizzazione delle
indagini delegate compiute da tale organo verrebbe meno una qualsiasi
prova circa i fatti da esaminare. Senonché è da rilevarsi che il
processo penale è caratterizzato dal principio del libero
convincimento del giudice il quale comporta, come è noto, che il
giudice possa tener conto - ai fini della decisione - di qualsiasi
elemento di prova acquisito al processo che abbia in sé l'attitudine,
secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare la
verità dei fatti in relazione ai quali è stata promossa l'azione
penale. Ed è noto altresì che mere irregolarità di ordine formale,
in ordine all'acquisizione di tali mezzi, non impediscono che il
giudice possa liberamente valutarli dopo averne controllato
l'attendibilità in correlazione con le altre risultanze processuali e
ovviamente dandone conto in motivazione. A meno che, s'intende, non si
tratti di irregolarità derivanti dalla violazione di norme la cui
osservanza sia richiesta a pena di nullità e non vi sia stata
sanatoria.
Ciò premesso è agevole osservare che anche in caso di
riconosciuta incompetenza dell'Ispettorato del lavoro in materia di
lavoro portuale, il giudice a quo potrebbe egualmente tener conto, ai
fini della ricostruzione dei fatti di causa ed in concorso con gli
altri elementi di prova già acquisiti o da acquisire al processo, dei
risultati delle indagini effettuate dal predetto organo ai sensi
dell'art. 231 del codice di procedura penale. È evidente infatti che
l'asserita incompetenza, pur se sussistente, non potrebbe dar luogo che
ad una di quelle irregolarità di ordine esclusivamente formale le
quali, per quanto si è detto, non impediscono l'utilizzazione in
giudizio delle prove raccolte.
Viene pertanto a mancare la necessaria pregiudizialità della
questione sollevata dal momento che la sua risoluzione non potrebbe
influire in alcun modo sulla decisione che il giudice a quo è chiamato
ad emettere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 109 del codice della navigazione
e dell'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589 (istitutiva dell'Ente
autonomo del porto di Trieste) sollevata, in riferimento all'art. 35,
comma primo, della Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte