Art. 1100 c.nav. — Resistenza o violenza contro nave da guerra
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[1]Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
[2]La pena per coloro che sono concorsi nel reato e' ridotta da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 12 aprile 2025 · versione 0 su Normattiva