Art. 1100 c.nav.Resistenza o violenza contro nave da guerra

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[1]Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

[2]La pena per coloro che sono concorsi nel reato e' ridotta da un terzo alla meta'.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 12 aprile 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1100 · fonte su Normattiva