Art. 257 — Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili
[1]Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile, e' punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.
[2]Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva