Art. 257Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili

[1]Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile, e' punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

[2]Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni.

[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art257 · fonte su Normattiva