Art. 1134 c.nav.
Pene accessorie
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell'articolo 1126 di questo codice, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva