Art. 1137 c.nav. — Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio
[1]Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, e' punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.
[2]Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva