Art. 1150 c.nav.Omicidio del superiore

Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto e' commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1150 · fonte su Normattiva