Art. 1141 c.nav. — Danneggiamento della nave o dell'aeromobile
[1]Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]Se il fatto e' commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui e' imbarcato, la pena e' aumentata fino a un terzo; se e' commesso dal comandante, la pena e' aumentata fino alla meta'.
[3]Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.
[4]Si procede in ogni caso d'ufficio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva