Art. 1152 c.nav. — Tratta e commercio di schiavi
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La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il delitto previsto nell'articolo 601 del codice penale o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 2018 · versione 0 su Normattiva