Art. 1162 c.nav. — Estrazione abusiva di arena o altri materiali
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Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire mille.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva