Art. 1187 c.nav. — Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna
[1]Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
[2]Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva