Art. 1164 c.nav. — Inosservanza di norme sui beni pubblici
[1]Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59
[2]((Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
59Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"."
Testo vigente dal 29 luglio 2003, tuttora in vigore · versione 73 su Normattiva