Art. 78 c.nav. — Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti
L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva