Art. 1172 c.nav.Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze

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Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a cento per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1172 · fonte su Normattiva