Art. 1172 c.nav. — Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze
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Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a cento per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva