Art. 1172 c.nav. — Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze
Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.
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Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a cento per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.48
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 gennaio 1994, n. 84
48La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 e' abrogato il presente articolo, per le parti afferenti la navigazione marittima.
Testo vigente dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995 · versione 50 su Normattiva