Art. 1176 c.nav. — Inosservanza del divieto di mediazione
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Chiunque richiede o riceve per se' o per altri, in danaro o altra utilita', una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva