Art. 1200 c.nav. — Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti
[1]Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.59
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).
[3]Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
59Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a)) che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva