Art. 1202 c.nav. — Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto
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E' punito con l'ammenda fino a lire mille:
- 1)il comandante di un aeromobile, il quale, nel caso di approdo in localita' diversa da un aeroporto, emette di dare l'avviso previsto nell'articolo 804;
- 2)il possessore del fondo, che, essendo a conoscenza dell'approdo, o della partenza di un aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti negli articoli 799, 804.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva