Art. 805 c.nav.Approdo di aeromobili provenienti dall'estero

[1]Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

[2]Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).

Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art805 · fonte su Normattiva