Art. 805 c.nav. — Approdo di aeromobili provenienti dall'estero
[1]Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.
[2]Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva