Art. 121 c.nav.
Reiscrizione nelle matricole e nei registri
[1]Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di eta' stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di eta', entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.
[2]La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva